Sez. 1, Sentenza n. 10760 del 15/11/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161703 - 01
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI UFFICIO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI UFFICIO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Il giudice del dibattimento non è tenuto a disporre accertamento di ufficio in ordine al legittimo e assoluto impedimento dello imputato a comparire, in quanto, altrimenti, si invertirebbe l'Onere della prova. Ne consegue che è legittima l'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato che invii una certificazione medica da cui non si rilevi un impedimento assoluto a comparire. (V mass n 155838).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)