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Sez. 1, Sentenza n. 10760 del 15/11/1983 Ud. (dep. 14/12/1983) Rv. 161703 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI UFFICIO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*
Stato
decisa il 1983-11-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/161703-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - ACCERTAMENTO DI UFFICIO - ESCLUSIONE - EFFETTI.*

Il giudice del dibattimento non è tenuto a disporre accertamento di ufficio in ordine al legittimo e assoluto impedimento dello imputato a comparire, in quanto, altrimenti, si invertirebbe l'Onere della prova. Ne consegue che è legittima l'ordinanza dichiarativa della contumacia dell'imputato che invii una certificazione medica da cui non si rilevi un impedimento assoluto a comparire. (V mass n 155838).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)