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Sez. 1, Sentenza n. 10008 del 21/06/1982 Ud. (dep. 27/10/1982) Rv. 155838 - 01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - CERTIFICATI MEDICI - ONERE DI PROVARE L'IMPEDIMENTO DEDOTTO - INCOMBE ALL'IMPUTATO - GENERICA ATTESTAZIONE DI VISITA MEDICA SENZA LA INDICAZIONE DELLA PERSONA CUI SI RIFERISCE - PROVA DELLO IMPEDIMENTO - INSUFFICIENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI COMPIERE ACCERTAMENTI - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1982-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/155838-01

GIUDIZI SPECIALI PENALI - GIUDIZIO IN CONTUMACIA - IN GENERE - IMPEDIMENTO A COMPARIRE - IN GENERE - CERTIFICATI MEDICI - ONERE DI PROVARE L'IMPEDIMENTO DEDOTTO - INCOMBE ALL'IMPUTATO - GENERICA ATTESTAZIONE DI VISITA MEDICA SENZA LA INDICAZIONE DELLA PERSONA CUI SI RIFERISCE - PROVA DELLO IMPEDIMENTO - INSUFFICIENZA - OBBLIGO DEL GIUDICE DI COMPIERE ACCERTAMENTI - ESCLUSIONE.*

A norma degli artt. 497 e 498 cod. proc. pen. l'Onere di provare l'impedimento a comparire è posto a carico dell'imputato che lo deduce, il quale deve curare che il mezzo offerto alla valutazione discrezionale del giudice abbia tutti i requisiti di validità estrinseca ed intrinseca. La generica attestazione di una visita medica, senza l'indicazione della persona cui la stessa si riferisce, impedisce al giudice ogni valutazione in merito all'impedimento dedotto e nessuna norma di legge fa carico allo stesso giudice di compiere accertamenti per la integrazione di una colpevole omissione su un elemento essenziale dell'atto prodotto in giudizio. (sulla certificazione generica o incompleta e sulla prova dell'impedimento (Conf mass n 155838; (Conf mass n 154695; (Conf mass n 150671; (Conf mass n 153634; (Conf mass n 147150; (Conf mass n 143006).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 497 CORTE COST., Cod. Proc. Pen. art. 498 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)