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Sez. 3, Sentenza n. 1981 del 21/07/1966 (Rv. 323847 - 01)

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE.*
Stato
decisa il 1966-07-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/323847-01

ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONE - DI TERZO - IN GENERE - VENDITA CON RISERVA DELLA PROPRIETA - ONERE DELLA PROVA - RIPARTIZIONE.*

Il terzo opponente all'esecuzione, il quale, reclama la proprieta dei beni pignorati, adducendo di averli venduti al debitore esecutato o a persona della sua famiglia con patto di riservato dominio, non e tenuto a fornire altra prova se non quella del contratto da lui dedotto a fondamento della sua domanda, mentre spetta a chi contrasta la sua pretesa di provare eventualmente che la condizione sospensiva (integrale pagamento del prezzo) si e verificata e che, pertanto, a favore del debitore esecutato la compravendita ha avuto anche l'effetto reale del trasferimento della proprieta.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1526, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)