Sez. 3, Sentenza n. 2452 del 13/06/1977 (Rv. 386165 - 01)
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL TERZO DELLA VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO DEI BENI PIGNORATI AL DEBITORE ESECUTATO ED A PERSONA CON LUI CONVIVENTE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE RISPETTIVAMENTE SUL TERZO OPPONENTE E SUL CREDITORE PROCEDENTE.*
ESECUZIONE FORZATA - OPPOSIZIONI - DI TERZO - IN GENERE - DEDUZIONE DA PARTE DEL TERZO DELLA VENDITA CON PATTO DI RISERVATO DOMINIO DEI BENI PIGNORATI AL DEBITORE ESECUTATO ED A PERSONA CON LUI CONVIVENTE - ONERE PROBATORIO INCOMBENTE RISPETTIVAMENTE SUL TERZO OPPONENTE E SUL CREDITORE PROCEDENTE.*
Il terzo opponente all'esecuzione, allorche reclami la proprieta dei beni pignorati adducendo di averli venduti con patto di riservato dominio al debitore esecutato e a persona con lui convivente, non e tenuto a fornire altra prova che quella del contratto avente data anteriore al pignoramento, da lui dedotto a fondamento della sua domanda. Spetta quindi al creditore, che contrasta la pretesa avversaria, di provare che il pagamento integrale del prezzo e gia avvenuto e che pertanto la vendita ha avuto anche l'effetto reale del trasferimento della proprieta a favore del compratore. (Conf 2430/71, mass n 353396; (Conf 1981/66, mass n 323847).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1523, Cod. Civ. art. 1524, Cod. Proc. Civ. art. 619 CORTE COST. PENDENTE
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)