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Sez. L, Sentenza n. 3526 del 28/05/1980 (Rv. 407364 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE DEDOTTE PER DAR FONDAMENTO ALL'AFFERMAZIONE DI COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALLA VALUTAZIONE NELL'AMMISSIBILITA DELLE PROVE DEDOTTE - INAMMISSIBILITA.*
Stato
decisa il 1980-05-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/407364-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - MOTIVI DI RICORSO - MANCATA AMMISSIONE DELLE PROVE DEDOTTE PER DAR FONDAMENTO ALL'AFFERMAZIONE DI COMPETENZA - ISTANZA DI REGOLAMENTO RELATIVA ALLA VALUTAZIONE NELL'AMMISSIBILITA DELLE PROVE DEDOTTE - INAMMISSIBILITA.*

Quando la parte intenda censurare non il giudizio declinatorio della Competenza pronunciato dal giudice adito - in relazione alle acquisite risultanze processuali - bensi la valutazione espressa al riguardo dell'attivita istruttoria da esperirsi, ed in ispecie la mancata ammissione dei mezzi probatori articolati, per asseverarne la Competenza, deve fare ricorso ai mezzi ordinari di impugnazione e non al regolamento di Competenza, essendo questo inammissibile ove comporti il giudizio su un'autonoma situazione processuale, anche se condizionante la pronuncia sulla Competenza.*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42, Cod. Proc. Civ. art. 43

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)