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Sez. 1, Sentenza n. 2458 del 20/03/1997 (Rv. 503126 - 01)

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE | Pronunzie impugnabili con regolamento - Sentenza di primo grado sulla competenza previa decisione di inammissibilità di prove dedotte a sostegno della eccepita incompetenza - Censura contro la decisione relativa alle prova - Appello - Necessità - Istanza di regolamento - Inammissibilità.
Stato
decisa il 1997-03-20
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/503126-01

COMPETENZA CIVILE - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - IN GENERE

La nozione di "merito" della causa, cui fanno richiamo gli articoli 42 e 43 in tema di regolamento di competenza ha una portata ampia, comprensiva di ogni questione comunque diversa dalla competenza, nella quale rientrano quindi le questioni preliminari di rito o di merito e in genere le questioni procedurali. Pertanto qualora nel processo di primo grado una delle parti chieda l'ammissione di una prova a sostegno di una eccezione di incompetenza da essa sollevata, e il mezzo istruttorio non venga ammesso perché ignorato o ritenuto inammissibile o irrilevante, la parte che intenda dolersi di tale pronunzia deve proporre appello contro la sentenza che abbia deciso sulla competenza, così esplicitamente o implicitamente disattendendo la richiesta istruttoria, mentre contro tale sentenza è inammissibile l'istanza di regolamento, essendo precluso in tale sede alla corte di cassazione di esaminare le censure relative alla mancata ammissione delle prove, e potendo solo delibarsi su questioni strumentali alla decisione sulla competenza quando le relative risultanze probatorie siano state acquisite e debba discutersi solo del loro rilievo ai fini di tale decisione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 42

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)