Sez. 6, Sentenza n. 29477 del 23/03/2017 Cc. (dep. 13/06/2017) Rv. 270560 - 01
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Memorie difensive depositate in diverso procedimento - Obbligo di trasmissione da parte del PM al GIP - Esclusione.
MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO
In tema di misure cautelari personali, il pubblico ministero è tenuto a trasmettere al giudice, ai sensi dell'art.291 cod.proc.pen., le sole memorie difensive depositate dall'indagato nel corso del procedimento in relazione al quale è presentata la richiesta di misura cautelare e non anche quelle depositate in procedimenti diversi, a nulla rilevando che le stesse siano comunque note al pubblico ministero.
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)