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Sez. 5, Sentenza n. 20353 del 28/01/2015 Cc. (dep. 15/05/2015) Rv. 264000 - 01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO | Atti trasmessi al giudice - Memoria difensiva già depositata nel corso del procedimento - Omissione - Conseguenze - Nullità a regime intermedio - Deducibilità - Fattispecie.
Stato
decisa il 2015-01-28
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/264000-01

MISURE CAUTELARI - PERSONALI - PROVVEDIMENTI - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO

In tema di misure cautelari personali, la mancata trasmissione al giudice da parte del pubblico ministero oltre che degli elementi su cui è fondata la richiesta cautelare, anche di una memoria difensiva già depositata dall'indagato nel corso del procedimento, determina, ex art. 292, comma secondo, lett. c) bis, cod. proc. pen., una nullità a carattere intermedio dell'ordinanza applicativa della misura, deducibile con il ricorso "per saltum" al giudice di legittimità. (Fattispecie in cui, dopo la dichiarazione di incompetenza del giudice che aveva originariamente emesso la misura da parte del tribunale del riesame, il P.M. presso il giudice dichiarato competente, nel presentare la nuova richiesta, aveva omesso di trasmettere una memoria depositata dall'indagato davanti al tribunale del riesame).

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 291 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 292 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 309 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 311 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)