Sez. 1, Sentenza n. 4407 del 14/09/1995 Cc. (dep. 04/10/1995) Rv. 202385 - 01
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Estradizione - In genere | Requisito della doppia incriminabilità - Condotte considerate nello ordinamento straniero come autonomamente rilevanti ed in quello italiano come assorbite in altre cui pure si riferisce la richiesta di estradizione - Sussistenza del requisito anzidetto - Esclusione - Fattispecie in tema di estradizione negli U.S.A. di soggetto accusato di reati in materia di stupefacenti.
Rapporti giurisdizionali con autorità straniere in materia penale - Estradizione - In genere
Non sussiste il requisito della doppia incriminabilità, previsto ai fini dell'estradizione per l'estero dall'art. 13, comma secondo, cod. pen., con riguardo a condotte che, autonomamente considerate come penalmente rilevanti nell'ordinamento dello Stato richiedente, siano invece, secondo l'ordinamento italiano, assorbite in altre condotte anch'esse prese in considerazione nel quadro complessivo della richiesta di estradizione e previste come reato nell'ordinamento italiano. (Nella specie, in applicazione di tale principio, la Corte ha escluso che, una volta riconosciuta, in base al trattato reso esecutivo con Legge 26 maggio 1984 n. 225, la concedibilità dell'estradizione in U.S.A. di un soggetto in relazione alle accuse di importazione di un quantitativo di sostanza stupefacente e di "conspiracy" finalizzata all'effettuazione di detta importazione - accuse riconducibili alle previsioni di cui agli artt. 73 e 74 del d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309, avuto riguardo, per la seconda di esse, alle concrete caratteristiche della condotta addebitata - l'estradizione potesse essere altresì concessa, senza violazione dell'art. 13, comma secondo, cod. pen., per due ulteriori accuse di "conspiracy" aventi ad oggetto sempre il medesimo quantitativo di sostanza stupefacente, in relazione alla finalità di distribuzione dello stesso, posto che tale finalità deve ritenersi già compresa, dopo l'intervento parzialmente abrogativo, in attuazione di referendum popolare, del d.P.R. 5 giugno 1993 n. 171, nelle previsioni di cui al citato art. 73 del d.P.R. n. 309\90).
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13 com. 2, Legge 26/05/1984 num. 225 CORTE COST., DPR 05/06/1993 num. 171 CORTE COST., DPR 09/10/1990 num. 309 art. 73 CORTE COST. PENDENTE, DPR 09/10/1990 num. 309 art. 74 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)