Sez. 6, Sentenza n. 297 del 29/01/1999 Cc. (dep. 29/03/1999) Rv. 214137 - 01
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI | Stati Uniti d'America - Requisito della doppia incriminazione - Esatta corrispondenza, in entrambi i Paesi, della configurazione della fattispecie - Necessità - Esclusione - Applicabilità della sanzione penale al medesimo fatto - Sufficienza.
RAPPORTI GIURISDIZIONALI CON AUTORITÀ STRANIERE (COD. PROC. PEN. 1988) - ESTRADIZIONE PER L'ESTERO - PROCEDIMENTO - DECISIONE - CONDIZIONI
Il requisito della doppia incriminazione, di cui all'art. 13 cod. pen. e all'art. 11 del trattato di estradizione fra l'Italia e gli Stati Uniti d'America del 13 ottobre 1983, ratificato con legge 26 maggio 1984, n. 225, non postula l'esatta corrispondenza della configurazione normativa e del trattamento della fattispecie, ma solo la applicabilità della sanzione penale, in entrambi gli ordinamenti, ai fatti per cui si procede.
Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 13, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 697, Legge 22/09/1988 num. 447 art. 697, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 705 CORTE COST., Legge 22/09/1988 num. 447 art. 705, Legge 26/05/1984 num. 225 art. 11, Tratt. Internaz. 13/10/1983 num. 11
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)