Sez. 2 - , Ordinanza n. 21949 del 02/09/2019 (Rv. 654916 - 01)
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI | Diritti di abitazione ed uso ex art. 540, comma 2, c.c. - Formulazione successiva alla l. n. 151 del 1975 di riforma del diritto di famiglia - Ambito di applicabilità.
SUCCESSIONI "MORTIS CAUSA" - SUCCESSIONE NECESSARIA - DIRITTI RISERVATI AI LEGITTIMARI - MISURA DELLA QUOTA DI RISERVA - CONIUGE - DIRITTO DI ABITAZIONE E DI USO SUI MOBILI
L'art. 540, comma 2, c.c., come riformulato dalla l. n. 151 del 1975, che riconosce i diritti di abitazione sulla casa familiare e di uso dei beni mobili che la corredano in favore del coniuge superstite, si applica alle sole successioni apertesi dopo l'entrata in vigore di tale legge e, cioè, posteriori al 20 settembre 1975.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 540 CORTE COST., Legge 19/05/1975 num. 151 art. 176
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)