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Sez. 1, Sentenza n. 1584 del 18/03/1981 (Rv. 412245 - 01)

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - EFFICACIA RETROATTIVA AI FINI SUCCESSORI - CONDIZIONI - DISCIPLINA INTERTEMPORALE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*
Stato
decisa il 1981-03-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/412245-01

FAMIGLIA - FILIAZIONE - FILIAZIONE NATURALE - RICONOSCIMENTO - IN GENERE - EFFICACIA RETROATTIVA AI FINI SUCCESSORI - CONDIZIONI - DISCIPLINA INTERTEMPORALE DEL NUOVO DIRITTO DI FAMIGLIA.*

L'efficacia retroattiva del riconoscimento del figlio naturale, in considerazione della sua natura dichiarativa, opera in via generale, ai fini successori, solo quando il riconoscimento stesso sia avvenuto nel vigore della medesima legge applicabile al momento dell'apertura della successione, non anche quando si realizzi in forza di ius superveniens modificativo di tale ultima legge, quale quello introdotto dalla riforma del diritto di famiglia di cui alla legge 19 maggio 1975 n 151. In questa seconda ipotesi, infatti, dalle Disposizioni intertemporali disciplinanti la materia (artt 98 e 122 disp trans cod civ ed art 230 della citata legge) si evince che il principio fondamentale del sistema successorio, secondo il quale ciascuna successione e regolata dalla legge vigente al momento della sua apertura, resta derogato solo nei casi espressamente contemplati, come quello dell'art 230 secondo e terzo comma della predetta legge, con riguardo alla convalida del riconoscimento del figlio naturale, compiuto prima dell'entrata in vigore della legge stessa fuori delle situazioni in cui era ammesso dalle leggi anteriori.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 250 CORTE COST., Cod. Civ. art. 277, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 98, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 98, Cod. Civ. Disp. Att. e Trans. art. 122, Legge 30/03/1942 num. 318 art. 122, Legge 19/05/1975 num. 151 art. 230

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)