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Sez. 3, Sentenza n. 3691 del 18/11/1974 (Rv. 372215 - 01)

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - GARANZIA DI LIBERTA DEL BENE - OBBLIGO ASSUNTO DAL PROMITTENTE - VENDITORE - BENE GRAVATO DA VINCOLI REALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE - DIRITTO DEL PROMITTENTE - COMPRATORE - LIMITI.*
Stato
decisa il 1974-11-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/372215-01

VENDITA - PROMESSA DI VENDITA (COMPROMESSO - CONTRATTO PRELIMINARE) - OBBLIGAZIONI DEL VENDITORE - EVIZIONE (GARANZIA PER) - PARZIALE - COSA GRAVATA DA GARANZIE REALI OD ALTRI VINCOLI - GARANZIA DI LIBERTA DEL BENE - OBBLIGO ASSUNTO DAL PROMITTENTE - VENDITORE - BENE GRAVATO DA VINCOLI REALI - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PRELIMINARE - DIRITTO DEL PROMITTENTE - COMPRATORE - LIMITI.*

Il promittente-venditore, se ha assicurato e garantito la piena liberta del bene oggetto del compromesso, deve esattamente adempiere l'obbligazione assunta, cosi che, qualora il bene si riveli, invece, gravato da vincoli reali, il promittente-compratore ha il diritto di chiedere la risoluzione del preliminare per colpa dell'altro contraente, sempre che, al momento della stipulazione dell'atto definitivo, tali vincoli non risultino gia eliminati.*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1351, Cod. Civ. art. 1453, Cod. Civ. art. 1482

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)