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Sez. L, Sentenza n. 1389 del 08/02/2000 (Rv. 533612 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI) | Computo dell'indennità integrativa speciale - Estinzione dei relativi giudizi ex art. 4 della legge n. 87 del 1994 - Applicabilità ai giudizi promossi da ex dipendenti ONMI trasferiti agli enti locali ed optanti per il trattamento CPDEL - Fondamento.
Stato
decisa il 2000-02-08
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/533612-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI)

L'art. 4 della legge n. 87 del 1994, che dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima ed aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, è applicabile ai giudizi promossi dai dipendenti O.N.M.I. trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'Opera ed optanti ai fini del trattamento di quiescenza per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., giacché, in base al regolamento organico del personale dell'O.N.M.I. del 23 marzo 1967, per tali dipendenti trova vigore la disciplina prevista per il personale statale (legge n. 324 del 1959, come modificata dall'art. 1 della legge n. 185 del 1960) che esclude espressamente la computabilità dell'indennità integrativa speciale <agli effetti del trattamento di quiescenza, di previdenza e dell'indennità di licenziamento>.

Riferimenti normativi: Legge 29/01/1994 num. 87 art. 4 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)