diritto.io

Sez. L, Sentenza n. 3595 del 12/04/1999 (Rv. 525247 - 01)

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI) | Computo dell'indennità integrativa speciale - Estinzione dei relativi giudizi pendenti alla data di entrata in vigore dalla legge n. 87 del 1994 - Portata - Applicabilità ai giudizi promossi da ex dipendenti ONMI trasferiti agli enti locali e non optanti per l'iscrizione alla C.P.D.E.L. - Fondamento.
Stato
decisa il 1999-04-12
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/525247-01

PENSIONI - CIVILI E MILITARI (DIPENDENTI PUBBLICI) - BUONUSCITA (INDENNITÀ DI)

L'art.4 legge n. 87 del 1994, che dispone l'estinzione d'ufficio dei giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della legge medesima e aventi ad oggetto la riliquidazione del trattamento di fine servizio con l'inclusione dell'indennità integrativa speciale, riguarda le sole controversie relative all'inclusione o meno di tale indennità nel suddetto trattamento, e pertanto non si applica nei confronti dei dipendenti degli enti locali per i quali l'inclusione dell'indennità integrativa speciale era già stata prevista dall'art. 3 legge n. 299 del 1980, mentre è invece applicabile ai dipendenti O.N.M.I. già in servizio alla data del 6 ottobre 1967 e trasferiti agli enti locali a seguito dello scioglimento dell'opera, i quali non abbiano optato ai fini pensionistici per l'iscrizione alla C.P.D.E.L., giacché, a norma del regolamento organico del personale dell' O.M.N.I., l'indennità integrativa deve essere attribuita nei limiti e alle condizioni previste per il personale statale, pertanto con applicazione della legge n. 324 del 1959 (come modificata dalla legge n. 185 del 1960) che espressamente escludeva la computabilità dell'indennità integrativa speciale agli effetti del trattamento di quiescenza.

Riferimenti normativi: Legge 27/05/1959 num. 324 CORTE COST., Legge 03/03/1960 num. 185 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 art. 1 CORTE COST., Legge 29/01/1994 num. 87 art. 4 CORTE COST., Legge 07/07/1980 num. 299 art. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)