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Sez. 5, Sentenza n. 9574 del 30/05/1979 Ud. (dep. 15/11/1979) Rv. 143404 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - DOLO - DOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1979-05-30
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/143404-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - DOLO - DOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA.*

Il dolo richiesto per la bancarotta preferenziale, consistente nello 'scopo di favorire, a danno dei creditori, taluno di essì, non richiede che il danno dei creditori sia voluto direttamente dallo agente, essendo sufficiente che ne sia stata accettata l'eventualita, secondo lo schema tipico del dolo eventuale o indiretto.*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 206 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 206 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)