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Sez. 5, Sentenza n. 23 del 27/09/1984 Ud. (dep. 03/01/1985) Rv. 167257 - 01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - DOLO - DOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA.*
Stato
decisa il 1984-09-27
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/167257-01

REATI FALLIMENTARI - BANCAROTTA FRAUDOLENTA - BANCAROTTA PREFERENZIALE - DOLO - DOLO EVENTUALE - SUFFICIENZA.*

Ai fini della sussistenza del dolo specifico nella bancarotta preferenziale, consistente nello "scopo di favorire a danno dei creditori, taluno di essi", non è necessario che il danno dei creditori sia voluto direttamente dall'agente, ma è sufficiente che ne sia stata accettata l'eventualità, secondo lo schema tipico del dolo eventuale o indiretto. (Conf mass n 162085; (Conf mass n 155139; (Conf mass n 145183; (Conf mass n 143404).*

Riferimenti normativi: Legge Falliment. art. 216 com. 3, Legge 16/03/1942 num. 267 art. 216 com. 3 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)