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Sez. L, Sentenza n. 3578 del 03/06/1981 (Rv. 414189 - 01)

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - ESTENSIONE EX ART 26, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA DELLA CORTE DI APPELLO - NECESSITA.*
Stato
decisa il 1981-06-03
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/414189-01

CONTRATTI AGRARI - PROCEDIMENTO - COMPETENZA E GIURISDIZIONE - SEZIONI SPECIALIZZATE - IN GENERE - COMPETENZA PER MATERIA - ESTENSIONE EX ART 26, PRIMO COMMA, DELLA LEGGE N 11 DEL 1971 - APPLICABILITA AI GIUDIZI IN CORSO - SOPRAVVENIENZA NEL GIUDIZIO DI APPELLO - RIMESSIONE DELLA CONTROVERSIA ALLA SEZIONE SPECIALIZZATA DELLA CORTE DI APPELLO - NECESSITA.*

Poiche l'art 26, primo comma, della legge 11 febbraio 1971 n 11, ha attribuito tutte le controversie concernenti l'affitto di fondi rustici alle Sezioni specializzate agrarie ampliandone la Competenza per materia facendovi rientrare anche le controversie attinenti la esistenza e validita di un contratto di affitto, sia che si faccia questione di proroga legale, e sia che si faccia questione di applicabilita di altre norme, esso, quale ius superveniens, trova applicazione ai giudizi in corso sin dal momento della sua emanazione, anche di ufficio, con la conseguenza che, ove la controversia si trovi in grado di appello, la stessa deve essere rimessa alla Sezione specializzata agraria della Corte di appello. (V 6517/79, mass n 403263; (V 5012/78, mass n 394769).*

Riferimenti normativi: Legge 11/02/1971 num. 11 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)