Sez. 3, Sentenza n. 2283 del 05/07/1968 (Rv. 334569 - 01)
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO - DEL COMPRATORE - MANCATO RICORSO DA PARTE DEL VENDITORE ALLA RELATIVA PROCEDURA -AZIONE DI RISOLUZIONE - PROPONIBILITA - CONFIGURABILITA D'UN CONCORSO DI COLPA DELL'ADEMPIENTE - ESCLUSIONE.*
VENDITA - VENDITA DI COSE MOBILI - ESECUZIONE COATTIVA PER INADEMPIMENTO - DEL COMPRATORE - MANCATO RICORSO DA PARTE DEL VENDITORE ALLA RELATIVA PROCEDURA -AZIONE DI RISOLUZIONE - PROPONIBILITA - CONFIGURABILITA D'UN CONCORSO DI COLPA DELL'ADEMPIENTE - ESCLUSIONE.*
Nel contratto di compravendita di cose mobili, il ricorso, da parte del venditore, alla procedura di esecuzione coattiva per inadempimento del compratore, prevista dall'art. 1515 cod. civ., costituisce una semplice facolta della parte adempiente, alternativa rispetto all'esperimento dell'Azione di risoluzione, onde il mancato ricorso alla procedura stessa lascia impregiudicato il diritto alla risoluzione ne di per se configura un concorso di colpa dell'adempiente a norma dello art. 1227 cod.civ., tale da influire sulla concreta misura del danno risarcibile. (V. 2871-57 1868-57 1430-55).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1515
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)