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Sez. 5, Sentenza n. 9104 del 05/07/2001 (Rv. 547933 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Istanza dell'Ufficio di discussione della causa in pubblica udienza - Notificazione direttamente al contribuente presso la sua residenza - Ritualità.
Stato
decisa il 2001-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/547933-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di contenzioso tributario, la notificazione della istanza dell'Ufficio di discussione della causa in pubblica udienza, effettuata direttamente al contribuente presso la sua residenza, anziché al procuratore costituito e nel domicilio eletto presso il suo studio, è rituale, atteso che sulla norma codicistica di cui all'art. 170, primo comma, cod. civ., secondo cui dopo la costituzione in giudizio tutte le comunicazioni o notificazioni si fanno al procuratore costituito, prevale la speciale disposizione dell'art. 17 del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, ai sensi del quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte, non quindi al suo difensore (in coerenza con i compiti di quest'ultimo di assistenza tecnica, non di sostituzione procuratoria in senso stretto) e mediante consegna dell'atto nella residenza o nella sede, ove manchi elezione di domicilio.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)