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Sez. 5, Sentenza n. 20474 del 06/10/2011 (Rv. 619310 - 01)

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE | Art. 17 d.lgs. n. 546 del 1992 - Norma speciale rispetto all'art. 170 cod. proc. civ. - Sussistenza - Conseguenze - Elezione di domicilio presso il difensore - Scelta discrezionale della parte - Configurabilità - Successiva cancellazione dall'albo - Irrilevanza.
Stato
decisa il 2011-10-06
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/619310-01

TRIBUTI (IN GENERALE) - CONTENZIOSO TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - PROCEDIMENTO - DISPOSIZIONI COMUNI AI VARI GRADI DEL PROCEDIMENTO - NOTIFICAZIONI - IN GENERE

In tema di processo tributario, l'art. 17 del d.lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, secondo il quale le comunicazioni o notificazioni vanno fatte direttamente alla parte, ove manchi l'elezione di domicilio, prevale sulla norma codicistica di cui all'art. 170, primo comma, cod. proc. civ.. Pertanto, nel giudizio tributario, l'elezione di domicilio è solo eventuale e può essere effettuata presso qualunque soggetto, non necessariamente presso il difensore, con la conseguenza che, anche ove effettuata presso quest'ultimo, essa non viene meno con l'estinzione del rapporto professionale o con la cancellazione dall'albo del domiciliatario, il quale conserva i poteri-doveri connessi alla funzione, salvo diverse determinazioni desumibili dall'atto di elezione.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 170, Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 17 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)