Sez. 2, Sentenza n. 379 del 18/02/1970 (Rv. 345314 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - LITISCONSORZIO (INTEGRAZIONE DEL CONTRADDITTORIO) - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI - OBBLIGAZIONI SOLIDALI - ESCLUSIONE.*
Fuori delle ipotesi previste, per la fase di gravame, dall'art 331 cod proc civ, il litisconsorzio necessario ricorre solo in alcuni casi determinati, e cioe allorquando a) sia espressamente previsto dalla legge b) sia imposto da particolari ragioni di diritto sostanziale, come avviene per le azioni costitutive tendenti al mutamento di uno stato giuridico comune a piu soggetti, o per il conseguimento di prestazioni che, rispetto a piu coobbligati, siano da considerarsi indivisibili o inscindibili C) sia determinato dalla chiamata del terzo nel processo iussu iudicis. Non ricorre invece, litisconsorzio necessario in rapporto alle cause in cui siano prospettate distinte obbligazioni di piu soggetti, anche se legate da un vincolo di solidarieta. (V 2702-69, massima n 342387 1970-69, massima n 341156 3772-68, massima n 337156 1110-68, massima n 332575 252-67, massima n 326039).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 331, Cod. Civ. art. 1292
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)