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Sez. 1, Sentenza n. 2444 del 28/09/1973 (Rv. 365849 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*
Stato
decisa il 1973-09-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/365849-01

PROCEDIMENTO CIVILE - LITISCONSORZIO - NECESSARIO - IN GENERE - CONDIZIONI - LIMITI.*

L'ipotesi di litisconsorzio necessario ricorre nei casi previsti espressamente dalla legge ed in quelli in cui la sentenza emessa in assenza di una determinata parte risulterebbe 'inutiliter datà, in quanto l'unicita ed inscindibilita del rapporto plurisoggettivo dedotto in giudizio esige che la sentenza sia pronunciata nei confronti di tutti i soggetti, attivi e passivi, del rapporto medesimo. Non sussiste, invece, litisconsorzio necessario allorquando si controverta in relazione a due o piu rapporti obbligatori distinti ed autonomi, pur se tra loro collegati, non essendosi in presenza, in tal caso, di un unico rapporto con pluralita di parti, che giustifica appunto il litisconsorzio necessario. (Conf 379/70, mass n 345314; V 2210/72, mass n 359497; 1512/71, mass (V n 351866; 1332/70, mass n 347049).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 102 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)