Sez. L, Sentenza n. 2164 del 03/04/1984 (Rv. 434210 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SOCIETÀ DI CAPITALI - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EVASI E DELLA PARI SOMMA AGGIUNTIVA - OBBLIGAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - CONTRIBUTI ASSICURATIVI - SOGGETTI OBBLIGATI - IN GENERE - SOCIETÀ DI CAPITALI - PAGAMENTO DEI CONTRIBUTI EVASI E DELLA PARI SOMMA AGGIUNTIVA - OBBLIGAZIONE DEL LEGALE RAPPRESENTANTE - ESCLUSIONE - LIMITI.*
Nel caso di prestazione di lavoro a favore di società di capitali, avente, come tale, natura di persona giuridica, il pagamento in favore dell'ente previdenziale dei contributi assicurativi evasi e della corrispondente somma aggiuntiva costituisce un'obbligazione della società, cui inerisce la qualità di datrice di lavoro, e non già del suo legale rappresentante, il quale è soltanto passibile di pena pecuniaria, ove abbia dato causa dell'omissione contributiva, integrante un reato contravvenzionale. Peraltro, qualora il soggetto investito della rappresentanza di società sia stato condannato in proprio, con decreto penale divenuto esecutivo, alla pena dell'ammenda per omissione contributiva, nonché, in via generale, al pagamento dei contributi evasi e di pari somma, il giudicato così costituito spiega efficacia nel successivo giudizio promosso dall'ente previdenziale per la Determinazione del quantum, precludendo al condannato di dimostrare la sua qualità di rappresentante legale di detta società e la riferibilità a quest'ultima, siccome datrice di lavoro, dell'obbligazione del pagamento del doppio dei contributi evasi. (V 234/67, mass nn. 326010 e 326011; (V 3926/58; (V 2271/55).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Pen. art. 27 CORTE COST., Regio Decr. Legge 04/10/1935 num. 1827 art. 111 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)