Sez. 1, Sentenza n. 4771 del 14/05/1999 (Rv. 526316 - 01)
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Del solo presidente sull'erroneo presupposto dell'impedimento dell'estensore - Nullità della sentenza - Esclusione - Fattispecie.
PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE
La "ratio" del combinato disposto degli artt. 132, comma terzo, e 161, comma secondo, cod. proc. civ. consiste nell'esigenza di sicura identificazione della sentenza pubblicata come decisione riferibile al collegio che l'ha, con quella motivazione deliberata; sicché, l'erroneo apprezzamento dell'impedimento dell'estensore, compiuto dal presidente del collegio (nella specie, l'estensore era stato trasferito ad altro ufficio in epoca successiva al deposito della minuta), non comporta la sanzione dell'inesistenza della sentenza che, per quella ragione, sia stata sottoscritta dal solo presidente.
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 133 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)