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Sez. 3, Sentenza n. 10797 del 09/07/2003 (Rv. 564921 - 01)

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE | Del solo presidente sul presupposto dell'impedimento dell'estensore - Fede privilegiata dell'attestazione - Limiti - Erroneo giudizio dell'impedimento - Insindacabilità in sede di impugnazione - Fondamento.
Stato
decisa il 2003-07-09
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/564921-01

PROVVEDIMENTI DEL GIUDICE CIVILE - SENTENZA - CONTENUTO - SOTTOSCRIZIONE

In tema di provvedimenti del giudice civile, la menzione, da parte del presidente del collegio che sottoscriva la sentenza, dell'impedimento dell'estensore nel frattempo collocato a riposo, è assistita da fede privilegiata, ai sensi dell'art. 2700 cod. civ., solo in relazione all'attestazione dell'impedimento medesimo, ma non investe il giudizio ad essa attestazione connesso, dal quale scaturisce, se positivo, la legittimità della mancata sottoscrizione da parte del magistrato impedito. Ciò nondimeno lo stesso giudizio, se erroneo, non può essere sindacato in sede di impugnazione, essendo ad esso intrinseco un margine di discrezionalità, direttamente attribuito dalla legge.

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2700 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 132 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 161 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)