Sez. 5 - , Ordinanza n. 22324 del 05/08/2021 (Rv. 661960 - 01)
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | Esenzione ex art. 10, comma 1, n. 27-ter, d.P.R. n. 633 del 1972 – Presupposti – Prestazione resa da soggetto diverso ma convenzionato con uno di quelli indicati "ex lege" – Sussistenza – Esclusione - Fattispecie.
TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI
In tema di IVA, ai fini dell'esenzione concernente prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter), d.P.R. n. 633 del 1972 – norma di stretta interpretazione - necessita la realizzazione di un requisito oggettivo, costituito dalla tipologia di prestazione in essa prevista, e di un doppio presupposto soggettivo, operante tanto con riferimento al beneficiario della prestazione, quanto in ordine all'esecutore della stessa; ne consegue l'inapplicabilità dell'esenzione nel caso di esecuzione di prestazione, normativamente prevista, nei confronti di soggetto indicato nel n. 27-ter cit. ma da parte di soggetto diverso da taluno di quelli in esso contemplati, ancorché in forza di convenzione intercorrente con quest'ultimo (nella specie, ASL).
Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)