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Sez. 5 - , Ordinanza n. 12491 del 10/05/2019 (Rv. 653732 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI | IVA - Prestazioni rese da enti con finalità di assistenza sociale - Ambito dell'esenzione ex art. 10, comma 1, n. 27-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972 - Criteri - Riconoscimento formale - Necessità - Esclusione - Enti privati con finalità di lucro - Irrilevanza - Fattispecie.
Stato
decisa il 2019-05-10
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/653732-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - OGGETTO - PRESTAZIONE DI SERVIZI - ESENZIONI

In tema di IVA, ai fini dell'esenzione di cui all'art. 10, comma 1, n. 27-ter, del d.P.R. n. 633 del 1972, concernente le prestazioni socio-sanitarie, di assistenza domiciliare o ambulatoriale, non è previsto il formale riconoscimento della finalità assistenziale dell'ente erogante, potendo il relativo accertamento essere rimesso al giudice del caso concreto, né osta all'operatività dell'esenzione la natura societaria dell'ente, atteso che, alla luce della giurisprudenza eurounitaria, la nozione di "organismi riconosciuti come aventi carattere sociale dallo Stato membro" non esclude enti privati che perseguano fini di lucro. (Fattispecie relativa a società "in house" partecipata totalmente da ente locale, avente natura di società commerciale operante in regime di diritto privato).

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 10 com. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)