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Sez. 2, Sentenza n. 257 del 29/01/1969 (Rv. 338226 - 01)

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE NELLA SEDE EFFETTIVA INVECE CHE IN QUELLA DICHIARATA AL PUBBLICO REGISTRO - NULLITA - ESCLUSIONE.*
Stato
decisa il 1969-01-29
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/338226-01

PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ESECUZIONE DELLA NOTIFICAZIONE NELLA SEDE EFFETTIVA INVECE CHE IN QUELLA DICHIARATA AL PUBBLICO REGISTRO - NULLITA - ESCLUSIONE.*

Non puo ritenersi nulla la notificazione della citazione eseguita nel luogo della Sede effettiva di una persona giuridica, anzicche in quella ufficialmente dichiarata al pubblico registro. (V 232-66, massima n 320430).*

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)