Sez. 1, Sentenza n. 232 del 17/01/1966 (Rv. 320430 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ALLA SEDE EFFETTIVA DELL'ENTE - VALIDITA.*
PROCEDIMENTO CIVILE IN GENERE - NOTIFICAZIONE - ALLE PERSONE GIURIDICHE - ALLA SEDE EFFETTIVA DELL'ENTE - VALIDITA.*
Essendo equiparata, agli effetti della tutela dei terzi, per l'art.46 cod.civ., la Sede effettiva della persona giuridica a quella legale, non puo ritenersi nulla la notificazione della citazione eseguita nel luogo della Sede effettiva dell'ente, anziche in quello ufficialmente dichiarato al pubblico registro. *
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 145, Cod. Civ. art. 46
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)