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Sez. 1, Sentenza n. 9382 del 07/09/1993 (Rv. 483678 - 01)

Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere | Lodo impugnato - Mancata notifica - Impugnazione incidentale cosiddetta autonoma - Proposizione nella prima comparsa o alla prima udienza - Ammissibilità - Limiti - Notifica della impugnazione principale - Effetti - Decorrenza del termine breve - Esclusione.
Stato
decisa il 1993-09-07
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/483678-01

Arbitrato - Lodo (sentenza arbitrale) - Impugnazione - Per nullità - In genere

Anche nel procedimento instaurato con l'impugnazione di nullità del lodo arbitrale, ai sensi dell'art. 828 cod. proc. civ., qualora non vi sia stata la notifica del lodo impugnato, l'impugnazione incidentale cosiddetta autonoma può essere proposta, purché non sia decorso un anno dalla data di esecutività del lodo stesso, nella prima comparsa o, in mancanza di costituzione in cancelleria, alla prima udienza (art. 343 cod. proc. civ.), in quanto, agli effetti della decorrenza del "termine breve", non può avere alcuna rilevanza la data di notifica della impugnazione principale; notificazione, quest'ultima, non equipollente a quella della decisione impugnata, in difetto di espressa previsione di legge e stante il divieto di interpretazione analogica di norme eccezionali come quelle che sanciscono decadenze.

Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 343, Cod. Proc. Civ. art. 828 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)