Sez. 1, Sentenza n. 15767 del 13/08/2004 (Rv. 575566 - 01)
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER) | Violazione della regola della trattazione collegiale del procedimento d'appello - Nullità - Configurabilità - Condizioni - Fattispecie.
PROCEDIMENTO CIVILE - GIUDICE - VIZIO DI COSTITUZIONE (NULLITÀ PER)
La violazione della regola, dettata dall'art.350 cod.proc.civ. (nel testo sostituito dall'art.55 della legge n.353 del 1990), della trattazione collegiale del procedimento che si svolge dinanzi alla Corte d'appello non si traduce in un vizio di costituzione del giudice ex art.158 cod.proc.civ., e non comporta la nullità assoluta della relativa pronuncia, quando l'attività in concreto svolta dal giudice monocratico su delega del collegio assuma rilievo meramente ordinatorio (come nel caso in cui egli si limiti a dirigere l'udienza di prima comparizione e quella di precisazione delle conclusioni).
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 158, Cod. Proc. Civ. art. 350 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)