Sez. 3, Sentenza n. 1291 del 15/02/1985 (Rv. 439383 - 01)
LOCAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE - RITO SPECIALE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA INNANZI AL GIUDICE DESIGNATO COME COMPETENTE PER VALORE - TERMINE PERENTORIO EX ART. 50 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - DECORRENZA.*
LOCAZIONE - IN GENERE - CONTROVERSIE - RITO SPECIALE - RIASSUNZIONE DELLA CAUSA INNANZI AL GIUDICE DESIGNATO COME COMPETENTE PER VALORE - TERMINE PERENTORIO EX ART. 50 DELLA LEGGE N. 392 DEL 1978 - DECORRENZA.*
Nelle controversie, in materia di locazione disciplinata dalla legge n. 392 del 1978, soggette al rito speciale del lavoro, il termine perentorio di giorni 30 previsto dall'art. 50 della detta legge entro il quale deve eseguirsi la riassunzione della causa, innanzi al giudice designato come competente (per valore), decorre dalla data della comunicazione del deposito della sentenza dichiarativa dell'incompetenza e non già dalla data dell'udienza di discussione in cui è stata data lettura del dispositivo di detta sentenza. (Conf 7428/83, mass n 432033).*
Riferimenti normativi: Legge 27/07/1978 num. 392 art. 50
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)