Sez. L, Sentenza n. 2909 del 12/04/1988 (Rv. 458484 - 01)
COMPETENZE CIVILI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINI - DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI INCOMPETENZA RESO DA UN GIUDICE DEL LAVORO - IDONEITÀ ALLA DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE E DEL TERMINE PER L'ISTANZA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
COMPETENZE CIVILI - REGOLAMENTO DI COMPETENZA - RIASSUNZIONE DEL PROCESSO - TERMINI - DISPOSITIVO DELLA SENTENZA DI INCOMPETENZA RESO DA UN GIUDICE DEL LAVORO - IDONEITÀ ALLA DECORRENZA DEL TERMINE PER LA RIASSUNZIONE E DEL TERMINE PER L'ISTANZA DI REGOLAMENTO - ESCLUSIONE.*
Il solo dispositivo della sentenza, con cui il giudice adito in una controversia soggetta al rito del lavoro abbia dichiarato la propria incompetenza, è inidoneo a far decorrere sia il termine previsto dall'art. 50, primo comma, cod. proc. civ. per la riassunzione del giudizio avanti al giudice dichiarato competente sia il termine di trenta giorni previsto dal secondo comma dell'art. 47 dello stesso codice per la proposizione dell'istanza di regolamento, decorrendo detti termini dalla comunicazione (che ne presuppone il deposito) della sentenza completa anche della motivazione ed essendo l'efficacia del dispositivo ex art. 431 cod. proc. civ. limitata all'ipotesi di sentenze di condanna in favore del lavoratore. (V 3021/85, mass n 440734; (V 1291/85, mass n 439383; (V 1223/85, mass n 439338; (V 7428/83, mass n 432033).*
Riferimenti normativi: Cod. Proc. Civ. art. 47, Cod. Proc. Civ. art. 50 CORTE COST., Cod. Proc. Civ. art. 431 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)