Sez. L, Sentenza n. 809 del 22/03/1974 (Rv. 368683 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA GIORNALIERA - PRECEDENTE ASSENZA PER MALATTIA - IRRILEVANZA - ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO EX LEGGE N 394 DEL 1951 - EQUIPARABILITA - ESCLUSIONE.*
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA GIORNALIERA - PRECEDENTE ASSENZA PER MALATTIA - IRRILEVANZA - ASTENSIONE FACOLTATIVA DAL LAVORO EX LEGGE N 394 DEL 1951 - EQUIPARABILITA - ESCLUSIONE.*
La legge 23 maggio 1951 n 394, modificando l'art 6 della legge 26 agosto 1950, n 860, sulla tutela delle lavoratrici madri, ha soppresso la possibilita di un prolungamento del periodo di astensione obbligatoria del lavoro post partum da disporsi dall' ispettorato del lavoro sulla base di un accertamento medico attestante che la ripresa del servizio puo pregiudicare la salute della madre o del bambino ed ha, invece, riconosciuto alla lavoratrice il diritto di usufruire di un ulteriore periodo di astensione facoltativa dal lavoro di sei mesi, senza alcun collegamento con le esigenze di salute, considerate in se stesse, ovvero in relazione con le condizioni ambientali e lavorative. Pertanto, nel caso di ulteriore gravidanza, il detto periodo di astensione facoltativa non e equiparabile all'assenza per malattia, la quale soltanto, qualunque ne sia stata la durata anteriormente all'inizio del periodo di astensione obbligatoria dal lavoro, non priva la gestante, a norma dell'art 26 del DPR 21 maggio 1953 n 568, del diritto di percepire dall'INAM l'indennita giornaliera prevista per quest'ultimo periodo. (V 1876'71, mass n 352431).*
Riferimenti normativi: Legge 26/08/1950 num. 860 art. 6, Legge 23/05/1951 num. 394, Legge 21/05/1953 num. 568 art. 26 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)