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Sez. 2, Sentenza n. 1876 del 18/06/1971 (Rv. 352431 - 01)

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA GIORNALIERA - LAVORATRICI GESTANTI SOSPESE OD ASSENTI VOLONTARIE - DIRITTO ALL'INDENNITA - CONDIZIONI - MANCATO DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - MALATTIA INSORTA DURANTE LA SOSPENSIONE O L'ASSENZA - COMPUTABILITA AI FINI DEL TERMINE - ESCLUSIONE - ASSENZA OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER LA GESTAZIONE - INIZIO DOPO IL TERMINE DELLA MALATTIA - DECADENZA DELLA LAVORATRICE ALL'INDENNITA - INSUSSISTENZA.*
Stato
decisa il 1971-06-18
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/352431-01

PREVIDENZA E ASSISTENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - INAM - ASSICURAZIONE MALATTIE - MATERNITA - INDENNITA GIORNALIERA - LAVORATRICI GESTANTI SOSPESE OD ASSENTI VOLONTARIE - DIRITTO ALL'INDENNITA - CONDIZIONI - MANCATO DECORSO DEL TERMINE DI SESSANTA GIORNI - MALATTIA INSORTA DURANTE LA SOSPENSIONE O L'ASSENZA - COMPUTABILITA AI FINI DEL TERMINE - ESCLUSIONE - ASSENZA OBBLIGATORIA DAL LAVORO PER LA GESTAZIONE - INIZIO DOPO IL TERMINE DELLA MALATTIA - DECADENZA DELLA LAVORATRICE ALL'INDENNITA - INSUSSISTENZA.*

Non potendo il periodo di malattia riflettersi negativamente sulla posizione del lavoratore, la durata della malattia insorta durante la sospensione o l'assenza volontaria, non retribuita, della lavoratrice non deve essere calcolata al fine di stabilire se, al momento dell'inizio del periodo di interdizione obbligatoria dal lavoro per maternita, sia o no decorso il termine di sessanta giorni previsto dallo art 26 del DPR 21 maggio 1953 n 568. Ne si deve ritenere che, sospendendo la malattia il decorso del termine predetto, la lavoratrice decada senz'altro dal diritto all'indennita di maternita quando il periodo di interdizione obbligatoria inizi dopo il termine della malattia, perche, dovendo il periodo di malattia considerarsi per intero come enucleato da quello di sospensione della durata di sessanta giorni, a tale durata devesi far riferimento al fine di stabilire se spetti o meno la predetta indennita.*

Riferimenti normativi: Legge 21/05/1953 num. 568 art. 26 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)