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Sez. 1, Sentenza n. 1881 del 05/07/1973 (Rv. 364927 - 01)

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Stato
decisa il 1973-07-05
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/364927-01

ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*

Non e censurabile in Sede di legittimita, se correttamente e adeguatamente motivato, il convincimento del giudice del merito in ordine alla sussistenza delle reticenze o delle inesatte dichiarazioni dell'assicurando ed all'influenza di queste nella valutazione del rischio da parte dell'assicuratore. (Conf 2597/64).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)