Sez. 1, Sentenza n. 1881 del 05/07/1973 (Rv. 364927 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - RISCHIO - DICHIARAZIONI DEL CONTRAENTE - RETICENZE ED INESATTEZZE - ACCERTAMENTO DEL GIUDICE DI MERITO - INCENSURABILITA IN CASSAZIONE.*
Non e censurabile in Sede di legittimita, se correttamente e adeguatamente motivato, il convincimento del giudice del merito in ordine alla sussistenza delle reticenze o delle inesatte dichiarazioni dell'assicurando ed all'influenza di queste nella valutazione del rischio da parte dell'assicuratore. (Conf 2597/64).*
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)