Sez. 3, Sentenza n. 4913 del 15/05/1998 (Rv. 515496 - 01)
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE | Rischio - Dichiarazione del contraente - Reticenze ed inesattezze - Conseguenze- Accertamento del giudice di merito - Incensurabilità in Cassazione.
ASSICURAZIONE - CONTRATTO DI ASSICURAZIONE - DISPOSIZIONI GENERALI - IN GENERE
Presupposto per l'applicazione dell'art. 1892 cod. civ. che commina l'annullamento del contratto di assicurazione in caso di dichiarazioni inesatte e reticenze dell'assicurato, è che le inesattezze e le reticenze siano determinate da dolo o colpa grave, mentre presupposto per l'applicazione dell'art. 1893 cod. civ., che prevede solo il recesso dell'assicuratore è che difetti sia il dolo che la colpa grave. Il relativo accertamento è indagine di fatto, riservata al giudice di merito ed insindacabile in cassazione, salvo che per vizi di motivazione.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1892, Cod. Civ. art. 1893
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)