Sez. L, Sentenza n. 1375 del 04/02/1993 (Rv. 480695 - 01)
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza | Blocco ex art. 1 bis D.L. n. 12 del 1977 - Estensibilità alle forme di previdenza in senso proprio - Esclusione - Pensione dei dipendenti dei consorzi di bonifica - Equipollenza.
Lavoro - Lavoro subordinato - Indennità - Di contingenza
La disciplina (sul cosiddetto blocco della contingenza) prevista dall'art. 1 bis del D.L. 1 febbraio 1977 n. 12, convertito con legge 31 marzo 1977 n. 91, non è estensibile, nonostante la latissima formulazione della norma, alle forme di previdenza in senso proprio, come la pensione dei dipendenti dei consorzi di bonifica, disciplinata dall'art. 73 del C.C.N.L. 7 agosto 1969 e successive modificazioni, che è a totale carico del datore di lavoro, quale forma equivalente di previdenza riconducibile alla previsione dell'ultimo comma dell' art. 2120 cod. civ. (nel testo anteriore alla legge n. 297 del 1982), e che ha funzione (previdenziale in senso stretto) diversa dall' indennità di anzianità, malgrado l'equivalenza e l'alternatività (totale o parziale) dei due trattamenti.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2120 CORTE COST., Decreto Legge 01/02/1977 num. 12 art. 1 bis CORTE COST., Legge 31/03/1977 num. 91 CORTE COST., Legge 29/05/1982 num. 297 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)