Sez. L, Sentenza n. 2361 del 20/03/1996 (Rv. 496455 - 01)
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ | Divieto di cumulo ex art. 19, primo comma, legge n. 843 del 1978 - Portata - Applicabilità con riguardo alla pensione consortile - Esclusione.
PREVIDENZA (ASSICURAZIONI SOCIALI) - ASSICURAZIONE PER L'INVALIDITÀ, VECCHIAIA E SUPERSTITI - PENSIONI - CUMULABILITÀ
Il trattamento di quiescenza dovuto ai pensionati dei consorzi di bonifica non è attribuito dalla legge sull'assicurazione obbligatoria, né è posto a carico di alcuna delle gestioni in questa ricomprese, ma ha un fondamento contrattuale, così da costituire il risultato di un atto di previdenza volontario avente la natura facoltativa prevista dall'art. 2123 cod. civ. e lo scopo di incrementare l'importo della pensione derivante dall'assicurazione obbligatoria. Ne consegue che il detto trattamento non soggiace al disposto dell'art. 19 della legge 21 dicembre 1978 n. 843 (come successivamente integrato e modificato), sul divieto di cumulo di erogazioni imputabili ad aumenti di contingenza, divieto posto per esigenze di contenimento della spesa pubblica ed operante con riguardo alle sole prestazioni corrisposte da gestioni obbligatorie di previdenza, compresi i trattamenti pensionistici sostitutivi o integrativi di esse.
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2123, Legge 21/12/1978 num. 843 art. 19 CORTE COST.
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)