Sez. 3, Sentenza n. 1778 del 06/07/1966 (Rv. 323469 - 01)
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA.*
CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - COMPORTAMENTO COMPLESSIVO DEI CONTRAENTI - IN GENERE - SUSSIDIARIETA.*
Il criterio interpretativo di cui all'art.1362, comma secondo cod. civ., per cui ha Rilevanza il comportamento delle parti, ha carattere sussidiario, sicche non vi e ragione che il giudice faccia ad esso ricorso, quando ritenga che la volonta della parte sia chiaramente desumibile dalle espressioni con le quali essa medesima l, ha formulata. *
Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)