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Sez. 2, Sentenza n. 108 del 14/01/1972 (Rv. 355827 - 01)

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - UNIVOCITA - SUFFICIENZA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI INTERPRETATIVI.*
Stato
decisa il 1972-01-14
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/355827-01

CONTRATTI IN GENERE - INTERPRETAZIONE - LETTERALE - UNIVOCITA - SUFFICIENZA - SUSSIDIARIETA DEGLI ALTRI CRITERI INTERPRETATIVI.*

In tema di ermeneutica contrattuale, qualora la comune intenzione delle parti risulti in modo certo e immediato dalla dizione letterale del contratto, non occorre il ricorso ad altri mezzi sussidiari d'interpretazione, come invece nel caso in cui le clausole dell'accordo si presentino ambigue o da sole insufficienti alla Determinazione della effettiva volonta contrattuale. (V 1778'66, mass n 323469; 838'66, mass n 321672; 241'56).*

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 1362

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)