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Sez. 1, Sentenza n. 10787 del 19/05/1986 Ud. (dep. 13/10/1986) Rv. 173930 - 01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - IDENTITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - ESTREMI - FATTISPECIE.*
Stato
decisa il 1986-05-19
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/173930-01

REATO - REATO CONTINUATO - IN GENERE - IDENTITÀ DEL DISEGNO CRIMINOSO - ESTREMI - FATTISPECIE.*

L'unicità del disegno criminoso si ha quando le diverse azioni od omissioni siano comprese, sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel quadro del disegno iniziale, nel senso che sin da quando si commette la prima Azione già siano deliberate tutte le altre come facenti parte di un tutto unico. L'unicità del disegno criminoso, pertanto, non si identifica con l'abitualità nel delitto o con un generico programma di attività delinquenziale; anche nell'ipotesi che le varie azioni delittuose siano compiute in breve lasso di tempo e siano caratterizzate dalle stesse o analoghe modalità, il vincolo della continuazione deve essere escluso quando le azioni stesse non risultino preventivamente progettate dall'agente nel loro complesso. (fattispecie in cui i giudici di merito avevano unificato col vincolo della continuazione reati di spaccio di droga, oggetto di precedente sentenza definitiva, commessi dall'imputato nello stato di libertà, e analoghi reati di spaccio commessi nello stato di detenzione, ritenuti apoditticamente "prosecuzione" della precedente illecita attività, decisione questa annullata, previa annunciazione del principio suindicato, sul rilievo che l'unicità deve essere esaminata attraverso un'attenta valutazione della possibilità o meno che il soggetto abbia avuto, quando era nello stato di libertà, di prevedere che sarebbe stato arrestato, e che avrebbe avuto la possibilità di esercitare nello stato di detenzione lo spaccio della droga). (V mass n 160595; (V mass n 160359; (V mass n 157274; (V mass n 157277; (V mass n 157248; (V mass n 157027; (V mass n 157115; (V mass n 156879).*

Riferimenti normativi: Cod. Pen. art. 81 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)