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Sez. 5 - , Sentenza n. 11023 del 27/04/2021 (Rv. 661222 - 01)

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE | IVA – Cessione di bene imponibile – Nozione conforme al diritto unionale – Vendita in “sale and lease back” – Cessione imponibile – Insussistenza.
Stato
decisa il 2021-04-27
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/661222-01

TRIBUTI ERARIALI INDIRETTI (RIFORMA TRIBUTARIA DEL 1972) - IMPOSTA SUL VALORE AGGIUNTO (I.V.A.) - IN GENERE

In tema di IVA, la nozione di "cessione di bene" quale presupposto impositivo, in forza della interpretazione conforme del diritto interno a quello sovranazionale come interpretato dalla Corte di giustizia, si riferisce non al trasferimento di proprietà nelle forme previste dal diritto interno, bensì a qualsiasi operazione di trasferimento di un bene materiale con la quale una parte autorizzi l'altra a disporne di fatto come se ne fosse il proprietario, spettando al giudice di merito determinare, caso per caso, in relazione alla singola fattispecie, se una data operazione comporti il trasferimento del detto potere. Ne discende che la vendita "sale and lease back", unitaria e complessa operazione fondata sulla causa concreta finanziaria, impedisce di assimilare, ai fini IVA, la somma corrisposta dall'acquirente-concedente al corrispettivo dovuto al venditore in forza del tipico contratto di vendita e, allo stesso tempo, l'ininterrotta disponibilità del bene in capo all'alienante-utilizzatore, impedisce di assimilare l'operazione ad una "cessione di bene", in ragione dell'assenza di autorizzazione in capo all'acquirente-concedente di disporre del bene come se ne fosse proprietario.

Riferimenti normativi: DPR 26/10/1972 num. 633 art. 1 CORTE COST., DPR 26/10/1972 num. 633 art. 2, Direttive del Consiglio CEE 17/05/1977 num. 388 art. 10

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)