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Sez. 3, Sentenza n. 35784 del 15/02/2017 Cc. (dep. 20/07/2017) Rv. 270727 - 01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE | Divieto di revoca del sequestro previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. - Disciplina - Ipotesi di confisca obbligatoria prevista dall'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 - Applicabilità - Esclusione - Ragioni.
Stato
decisa il 2017-02-15
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/270727-01

MISURE CAUTELARI - REALI - IMPUGNAZIONI - RIESAME - IN GENERE

Il divieto di revoca del sequestro, previsto dall'art. 324, comma 7, cod. proc. pen. nei casi di confisca obbligatoria di cui all'art. 240, comma 2, cod. pen., non trova applicazione per l'ipotesi contemplata dall'art. 301 d.P.R. n. 43 del 1973 in materia di contrabbando doganale, in relazione alle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato e alle cose che ne sono l'oggetto ovvero il prodotto o il profitto, in quanto la norma processuale, derogando al principio generale della revocabilità della misura reale, non è suscettibile di interpretazione analogica.

Riferimenti normativi: DPR 23/01/1973 num. 43 art. 301 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)