Sez. 3, Sentenza n. 17918 del 06/12/2016 Cc. (dep. 10/04/2017) Rv. 269628 - 01
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE | Attività della polizia giudiziaria - Sequestro - Riesame - Cose soggette a confisca obbligatoria - Restituzione - Esclusione - Ragioni - Fattispecie.
PROVE - MEZZI DI RICERCA DELLA PROVA - SEQUESTRI - RESTITUZIONE - IN GENERE
Le cose che soggiacciono a confisca obbligatoria non possono essere in nessun caso restituite all'interessato, anche quando siano state sequestrate dalla polizia giudiziaria di propria iniziativa e per finalità esclusivamente probatorie. (Fattispecie di sequestro di mezzo di trasporto in relazione al reato di traffico illecito di rifiuti, nella quale la S.C. ha annullato la restituzione del bene, osservando che il sequestro non può essere revocato, ai sensi dell'art. 324, comma, 7, cod. proc. pen., anche quando insista su cose che, pur essendo diverse da quelle indicate nell'art. 240, comma secondo, cod. pen., sono tuttavia oggetto di ipotesi speciali di confisca obbligatoria, quale è quella contenuta nell'art. 259, comma secondo, D.Lgs. n.152 del 2006).
Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 324 com. 7 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 355 CORTE COST., Cod. Pen. art. 240 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 03/04/2006 num. 152 art. 259
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)