Sez. 1, Sentenza n. 17769 del 21/08/2007 (Rv. 598446 - 01)
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Rimozione - Mediante cessione delle quote societarie - Certezza della data - Necessità - Fattispecie.
ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ
Ai fini della rimozione delle cause di incompatibilità a cariche pubbliche elettive, l'atto di cessione delle quote di società a responsabilità limitata appaltatrice della amministrazione locale da parte dell'eletto (nella specie, alla carica di sindaco) nei cui confronti sia stata proposta l'azione popolare di decadenza per incompatibilità ex art. 70 t.u. n. 267 del 2000 deve essere compiuto - per costituire una idonea e tempestiva rimozione della causa di incompatibilità - a pena di decadenza nel termine perentorio di dieci giorni dalla notifica del ricorso introduttivo dell'azione popolare risultante da data certa, per consentire al convenuto di dimostrare, all'atto della sua costituzione in giudizio, che la causa di incompatibilità è venuta meno. La verifica dell'osservanza di tale termine, pur in difetto di contestazioni delle parti, deve essere effettuata anche d'ufficio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito, che aveva ritenuto inidonea a dimostrare il rispetto del termine la cessione delle quote societarie possedute dal neo eletto sindaco in società avente appalti con il Comune, in quanto risultante dalla sola iscrizione nel libro soci, regime di pubblicità avente l'effetto di rendere opponibile alla società l'atto di trasferimento delle quote, ma inidoneo a dotare l'atto di data certa).
Riferimenti normativi: Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 69 com. 2 CORTE COST., Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 70
Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)