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Sez. 1, Sentenza n. 14199 del 28/07/2004 (Rv. 576469 - 01)

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ | Rimozione - Mediante dimissioni - Certezza di data - Necessità - Fondamento - Criterio - Art. 2385 cod. civ. - Fattispecie.
Stato
decisa il 2004-07-28
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/576469-01

ELEZIONI - ELETTORATO - PASSIVO - INCOMPATIBILITÀ

In tema di cause di incompatibilità a cariche pubbliche elettive, l'atto di dimissioni da componente e presidente del consiglio di amministrazione di una società di capitali, partecipata dall'ente pubblico (nella specie: un Comune), deve avere data certa, necessaria per la trasparenza propria delle attività riguardanti la <<cosa pubblica>> e la legittimità del titolo elettorale, ed essere diretto, secondo la previsione dell'art. 2385 cod. civ. <<al consiglio di amministrazione e al presidente del collegio sindacale>>. Pertanto, la sede propria ove attingere la certezza di data delle dimissioni dell'eletto (nella specie: un Sindaco) da una carica in ambito privatistico che lo renda incompatibile con l'incarico pubblico, è solo quella stabilita da tale disposizione codicistica. (In applicazione di tale principio, la Corte ha confermato la decisione di merito che, ai fini dell'accertamento della data delle dimissioni del Sindaco dal consiglio di amministrazione della società partecipata dall'ente pubblico, aveva considerato ininfluente altra missiva diretta al protocollo del Comune).

Riferimenti normativi: Cod. Civ. art. 2385, Decreto Legisl. 18/08/2000 num. 267 art. 63 com. 1 n. 1 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)