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Sez. L, Ordinanza n. 142 del 21/02/1992 (Rv. 475849 - 01)

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere | Cumulo di pensioni - Integrazione al minimo - Limitazione ad una sola ex art. 6 d.l. n. 463 del 1983 - Cristallizzazione dell'altra integrazione - Divieto ex art. 4, primo comma, d.l. n. 14 del 1992 di interpretazione autentica - Questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 38 Cost. ed alla sentenza n. 418 del 1991 della Corte Costituzionale - Non manifesta infondatezza.
Stato
decisa il 1992-02-21
Alla data
2026-11-04
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/civ/475849-01

Previdenza (assicurazioni sociali) - Assicurazione per l'invalidità, vecchiaia e superstiti - Pensioni - Misura - In genere

Non è manifestamente infondata, in riferimento agli artt. 3 e 38, secondo comma, Cost., la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto dell'art. 6, comma settimo, del d.l. 12 settembre 1983 n. 463, convertito nella legge 11 novembre 1983 n. 638, e dell'art. 4, primo comma, del d.l. 21 gennaio 1992 n. 14 (recante l'interpretazione autentica dei commi quinto, sesto e settimo del citato art. 6), atteso che tale disposto, prevedendo, nel caso di concorso di due o più pensioni integrate al trattamento minimo liquidate con decorrenza anteriore alla data di entrata in vigore del d.l. del 1983, l'integrazione al minimo su di una sola delle pensioni concorrenti (individuata in base ai criteri del terzo comma dello stesso art. 6) ed escludendo per l'altra (o per le altre) la "cristallizzazione" dell'importo dell'integrazione al minimo maturato alla data del 30 settembre 1983, comporta - in contrasto con la sentenza (interpretativa di rigetto) n. 418/91 della Corte Costituzionale e con le norme costituzionali sopra indicate - una irragionevole riduzione del trattamento pensionistico complessivo al di sotto del livello che, secondo il regime vigente nel periodo della sua maturazione, era stato ritenuto appena sufficiente per garantire ai lavoratori mezzi adeguati alle loro esigenze di vita.

Riferimenti normativi: Costituzione art. 3 CORTE COST., Costituzione art. 38, Decreto Legge 12/09/1983 num. 463 art. 6 CORTE COST., Legge 11/11/1983 num. 638 CORTE COST., Decreto Legge 21/01/1992 num. 14 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)