diritto.io

Sez. 6, Sentenza n. 31274 del 21/06/2016 Cc. (dep. 20/07/2016) Rv. 267436 - 01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA | Art. 410 cod. proc. pen. - Diritto al contraddittorio della persona offesa - Contenuto - Individuazione.
Stato
decisa il 2016-06-21
Alla data
2026-11-05
Identificativo
mostraaks:it/cass/massima/pen/267436-01

INDAGINI PRELIMINARI - CHIUSURA DELLE INDAGINI - ARCHIVIAZIONE - RICHIESTA DEL PUBBLICO MINISTERO - OPPOSIZIONE DELLA PERSONA OFFESA

In tema di opposizione alla richiesta di archiviazione, il diritto al contraddittorio garantito dall'art. 410 cod. proc. pen. alla persona offesa non ha ad oggetto le scelte di merito effettuate dal pubblico ministero sulla ricostruzione dei fatti ed al loro rilievo penale - in ordine alle quali possono essere depositate unicamente memorie ex artt. 90 e 121 cod. proc. pen. valutabili dal giudice ai fini della fissazione dell'udienza camerale di cui all'art. 409, comma secondo, cod. proc. pen. - ma la completezza delle indagini, potendo essere solo indicati nuovi ambiti di indagine e nuove prove.

Riferimenti normativi: Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 90 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 121, Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 409 com. 2 CORTE COST., Nuovo Cod. Proc. Pen. art. 410 CORTE COST.

Fonte: Corte di cassazione, Ufficio del Massimario e del Ruolo (CED)